Art. 6. Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia ai riferimenti normativi all'art. 5.