Art. 6.
            Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
                   alimentate con biomassa ovvero
                       con energia geotermica
  1.  Per  il  periodo  dal  1  ottobre  2001  al  31  dicembre 2001,
l'ammontare  dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo 8,  comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.
 
          Riferimenti normativi:
              - Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f), della
          legge  23  dicembre  1998, n. 448, si rinvia ai riferimenti
          normativi all'art. 5.