Art. 8. Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori 1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000". 2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"; b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre 2001"; c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione"; d) le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle attivita' produttive". 3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2001"; b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle dogane"; c) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal". 4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"; b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001". 5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2002"; b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"; c) le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di"; d) la parola: "trimestre" e' sostituita dalla seguente: "semestre". 6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002"; b) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal". 7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei riferimenti normativi all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 25 (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 ottobre 2001, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 ottobre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. E' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.". - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante: "Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonche' di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, n. 150, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2001, n. 330, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2001, n. 191, cosi' come modificato dalla presente legge: "1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999, 1 luglio 1999 - 30 giugno 2000 e 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. 2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata. 3. Per il periodo 1 luglio 2001 - 30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. 4. A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. 5. A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001. 6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2002 e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 28 febbraio 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. 9. Per il periodo 1 luglio 2001 - 30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. 10. Per il periodo dal 1 luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.". - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante: "Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2000, n. 226, e convertito in legge, con modificazioni, legge 23 novembre 2000, n. 343, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, cosi' come modificato della presente legge: "Art. 2. - 1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1 settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 1, comma 4. 2. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite dal decreto 29 marzo 1994 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.".