Art. 8.
              Agevolazione sul gasolio per autotrazione
                  impiegato dagli autotrasportatori
  1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole:  "di  lire  100.000  per  mille  litri  di prodotto" sono
sostituite  dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 31 dicembre 2000".
  2.  All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le  parole:  "Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
    b) le  parole:  "20  luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"10 ottobre 2001";
    c) le  parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui
al  comma  1,  in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle
seguenti:  "per  il  periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la
riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
    d) le   parole:   "Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Ministero delle
attivita' produttive".
  3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le  parole:  "31  agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2001";
    b) le  parole:  "del  Dipartimento  delle  dogane e delle imposte
indirette"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dell'Agenzia  delle
dogane";
    c) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita' e con gli
effetti previsti dal".
  4.  Nell'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2001";
    b) le  parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
sostituite  dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 30 giugno 2001".
  5.  Nell'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le  parole:  "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio 2002";
    b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2001";
    c) le  parole:  "in  modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al
fine di";
    d) la   parola:   "trimestre"   e'   sostituita  dalla  seguente:
"semestre".
  6.  Nell'articolo  1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le  parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"28 febbraio 2002";
    b) le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita' e con gli
effetti previsti dal".
  7.  Nell'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000,
n.  265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n.  343,  le  parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con
il"  sono  sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal".
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388, nei riferimenti normativi all'art.
          1, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  25  (Agevolazioni  sul  gasolio per autotrazione
          impiegato  dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1
          gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista
          nell'allegato  I  annesso al testo unico delle disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
          n.  504,  e  successive  modificazioni,  per il gasolio per
          autotrazione  utilizzato  dagli  esercenti  le attivita' di
          trasporto  merci  con  veicoli di massa massima complessiva
          superiore   a   3,5  tonnellate  e'  ridotta  della  misura
          determinata con riferimento al 31 dicembre 2000.
              2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi'
          ai seguenti soggetti:
                a) agli  enti  pubblici  ed  alle  imprese  pubbliche
          locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n.  422, e relative leggi
          regionali di attuazione;
                b) alle  imprese  esercenti autoservizi di competenza
          statale,  regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
          1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
          del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
                c) agli   enti  pubblici  e  alle  imprese  esercenti
          trasporti  a  fune  in  servizio  pubblico per trasporto di
          persone.
              3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10
          ottobre   2001,  e'  eventualmente  rideterminata,  per  il
          periodo  dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione
          di  cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del
          prezzo  di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
          rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  delle  attivita'
          produttive  purche'  lo scostamento del medesimo prezzo che
          risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato
          nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il
          10  per  cento  in  piu'  o  in meno dell'ammontare di tale
          riduzione.   Con   il  medesimo  decreto  vengono  altresi'
          stabilite  le  modalita'  per  la regolazione contabile dei
          crediti di imposta.
              4.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
          mediante  la  compensazione  di cui all'art. 17 del decreto
          legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
          modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1
          e  2  presentano,  entro  il  termine  del 31 ottobre 2001,
          apposita  dichiarazione  ai  competenti uffici dell'Agenzia
          delle  dogane,  secondo  le  modalita'  e  con  gli effetti
          previsti dal regolamento di cui all'art. 8, comma 13, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
          E'   consentito   ai  medesimi  destinatari  di  presentare
          dichiarazione  relativa  ai  consumi  effettuati  nel primo
          trimestre  dell'anno  2001;  in  tal caso, nella successiva
          dichiarazione,   oltre   agli   elementi  richiesti,  sara'
          indicato  l'importo residuo spettante, determinato anche in
          attuazione  delle  disposizioni stabilite con il decreto di
          cui al comma 3.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 30
          giugno  2001,  n. 246, recante: "Disposizioni in materia di
          accise   sui   prodotti   petroliferi,   di   modalita'  di
          presentazione  delle  dichiarazioni periodiche IVA, nonche'
          di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica
          e   di   contributo   unificato   sugli  atti  giudiziari",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, n. 150,
          e  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1,
          legge  4  agosto  2001,  n.  330, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  18  agosto  2001,  n. 191, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "1.   Tra   i   soggetti   beneficiari   di  quote  del
          quantitativo  di 125.000 tonnellate di "biodiesel esente da
          accisa  nell'ambito  del  progetto-pilota  triennale di cui
          all'art.  21,  comma  6, del testo unico delle disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi,  emanato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
          n.  504, e successive modificazioni, nel testo previgente a
          quello  modificato  dall'art.  21,  comma 1, della legge 23
          dicembre  2000, n. 388, relativo al periodo 1 luglio 2000 -
          30  giugno  2001,  sono  ripartiti,  proporzionalmente alle
          relative  quote  e purche' vengano immessi in consumo entro
          il  30  settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel esente
          complessivamente  non  immessi  in  consumo  nei  periodi 1
          luglio  1998  -  30  giugno 1999, 1 luglio 1999 - 30 giugno
          2000 e 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001. In caso di rinuncia,
          totale  o  parziale,  alle  quote risultanti dalla suddetta
          ripartizione  da  parte  di un beneficiario, le stesse sono
          ridistribuite,      proporzionalmente     alle     relative
          assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
              2.  Le  aliquote  delle accise sui prodotti petroliferi
          indicati  nell'art.  24,  comma  1, della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  sono prorogate, fino al 30 settembre 2001,
          nella misura ivi fissata.
              3.  Per il periodo 1 luglio 2001 - 30 settembre 2001 il
          gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente
          da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si
          applicano   le   disposizioni   contenute  nel  regolamento
          adottato  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
          15  febbraio  2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
          2000, n. 92.
              4. A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 30 settembre
          2001,  l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al
          testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto
          legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
          modificazioni,   e'  ridotta  del  40  per  cento  per  gli
          utilizzatori   industriali,   termoelettrici  esclusi,  con
          consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
              5.  A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 31 dicembre
          2001  l'aliquota  prevista  nell'allegato I  al testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui consumi, emanato con decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il
          gasolio  per  autotrazione  utilizzato  dagli  esercenti le
          attivita'  di  trasporto merci con veicoli di massa massima
          complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate e' ridotta della
          misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001.
              6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi'
          ai seguenti soggetti:
                a) agli  enti  pubblici  ed  alle  imprese  pubbliche
          locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n.  422, e relative leggi
          regionali di attuazione;
                b) alle  imprese  esercenti autoservizi di competenza
          statale,  regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
          1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
          del  16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997;
                c) agli   enti  pubblici  e  alle  imprese  esercenti
          trasporti  a  fune  in  servizio  pubblico per trasporto di
          persone.
              7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          gennaio 2002 e' eventualmente rideterminata, per il periodo
          dal  1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, la riduzione di cui
          al  comma 5, al fine di compensare la variazione del prezzo
          di   vendita  al  consumo  del  gasolio  per  autotrazione,
          rilevato  settimanalmente  dal  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
          risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato
          nella  prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il
          10  per  cento  in  piu'  o  in meno dell'ammontare di tale
          riduzione.  Con  il  medesimo  decreto  vengono,  altresi',
          stabilite  le  modalita'  per  la regolazione contabile dei
          crediti di imposta.
              8.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
          mediante  la  compensazione  di cui all'art. 17 del decreto
          legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
          modificazioni,  i destinatari del beneficio di cui ai commi
          5  e  6  presentano, entro il termine del 28 febbraio 2002,
          apposita  dichiarazione  ai  competenti uffici dell'Agenzia
          delle  dogane,  secondo  le  modalita'  e  con  gli effetti
          previsti     dal     regolamento     recante     disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  emanato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
              9.  Per  il  periodo 1 luglio 2001 - 30 settembre 2001,
          l'ammontare   della  riduzione  minima  di  costo  prevista
          dall'art.  8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448, e successive modificazioni, e' aumentato di
          lire  50  per  litro di gasolio usato come combustibile per
          riscaldamento  e  di  lire  50  per  chilogrammo  di gas di
          petrolio liquefatto.
              10.  Per  il  periodo dal 1 luglio 2001 al 30 settembre
          2001,  l'ammontare  della  agevolazione fiscale con credito
          d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          e'  aumentato  di  lire  30  per ogni chilowattora (Kwh) di
          calore fornito.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 26
          settembre  2000,  n.  265,  recante:  "Misure urgenti per i
          settori dell'autotrasporto e della pesca", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 27 settembre 2000, n. 226, e convertito
          in  legge,  con  modificazioni,  legge 23 novembre 2000, n.
          343,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000,
          n. 276, cosi' come modificato della presente legge:
              "Art.  2.  -  1.  Per  ottenere  il  rimborso di quanto
          spettante,  anche mediante la compensazione di cui all'art.
          17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  i
          destinatari  del  beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
          lettere  a),  b) e c-bis), presentano, entro il termine del
          31 marzo  2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici
          del  Dipartimento  delle  dogane e delle imposte indirette,
          secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti  dal
          regolamento  di  cui  all'art.  8, comma 13, della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni. Dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto  e' consentito ai medesimi destinatari di
          presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel
          periodo  dal  1  settembre  2000 al 31 ottobre 2000; in tal
          caso,  nella  successiva  dichiarazione,  oltre  agli altri
          elementi   richiesti,   sara'  indicato  l'importo  residuo
          spettante,    determinato   anche   in   attuazione   delle
          disposizioni  stabilite  con  il decreto di cui all'art. 1,
          comma 4.
              2.  Per  i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
          c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite
          dal  decreto  29  marzo  1994  del  Ministro delle finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77 del 2 aprile
          1994,  e  successive  modificazioni,  su  presentazione  di
          apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma
          1.".