Art. 8-bis.
                  Termini di pagamento dell'accisa.
((    1. All'articolo 3,  comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative   sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto
legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il
primo  periodo  e' sostituito dai seguenti: "I termini e le modalita'
di  pagamento  dell'accisa  sono  fissati  con  decreto  del Ministro
dell'economia  e  delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento
contenuti  nelle  disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i
prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le
immissioni  in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il
pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello
stesso  mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Relativamente  a  questi  ultimi prodotti, il decreto di cui al primo
periodo  non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a
quelli  fissati  nel  periodo  precedente".    2. All'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  articolo, valutato in lire 3 miliardi
per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
utilizzando  per  l'anno  2001 l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo  e  per  gli  anni  2002 e 2003 l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di
entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto e,
successivamente,   a   cadenza  semestrale,  i  dati  concernenti  le
variazioni  dei  prezzi  dei  prodotti  petroliferi in relazione all'
andamento dei prezzi internazionali. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del  decreto
          legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, recante "Testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative"   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          29 novembre 1995, n. 279, S.O., cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1.
          Il  prodotto  da sottoporre ad accisa deve essere accertato
          per  quantita'  e qualita'. La classificazione dei prodotti
          soggetti  ad  accisa  e'  quella  stabilita  dalla  tariffa
          doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed
          ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
              2.  Alle controversie relative alla classificazione dei
          prodotti  ai  fini dell'accisa si applicano le disposizioni
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  e successive
          modificazioni,   per   le   controversie  doganali  con  la
          sostituzione  dell'ufficio  tecnico di finanza alla dogana,
          per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
              3.  La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
          alla  quantita'  di  prodotto  l'aliquota d'imposta vigente
          alla  data  di  immissione in consumo. Per gli ammanchi, si
          applicano  le  aliquote  vigenti  al momento in cui essi si
          sono  verificati  ovvero,  se  tale momento non puo' essere
          determinato,   le  aliquote  vigenti  all'atto  della  loro
          constatazione.
              4.  I  termini  e le modalita' di pagamento dell'accisa
          sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Fino  all'adozione  del  decreto  di cui al primo
          periodo,   restano  fermi  i  termini  e  le  modalita'  di
          pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i
          singoli  prodotti.  Per  i  prodotti  immessi in consumo in
          ciascun   mese,   il   pagamento  dell'accisa  deve  essere
          effettuato  entro  il giorno 16 del mese successivo; per le
          immissioni  in  consumo  avvenute  dal 1o al 15 del mese di
          dicembre,  il  pagamento dell'accisa deve essere effettuato
          entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e'
          ammesso  il  versamento  unitario ai sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a
          questi  ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo
          non  puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto
          a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo
          si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile
          al  2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni
          dalla  data  di  scadenza,  e  sono,  inoltre,  dovuti  gli
          interessi   in  misura  pari  al  tasso  stabilito  per  il
          pagamento  differito  di diritti doganali. Dopo la scadenza
          del  suddetto  termine,  non e' consentita l'estrazione dal
          deposito  fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del
          debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e'
          riscossa  con  le  modalita'  e  nei termini previsti per i
          diritti  di  confine,  fermo  restando che il pagamento non
          puo'  essere  fissato  per  un periodo di tempo superiore a
          quello   mediamente  previsto  per  i  prodotti  nazionali.
          L'imposta  e'  dovuta  anche  per  i prodotti sottoposti ad
          accisa  contenuti  nelle  merci  importate,  con  lo stesso
          trattamento  fiscale  previsto  per  i prodotti nazionali e
          comunitari.".