Art. 9.
                         Norma di copertura
  1.  All'articolo 148  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Limitatamente  all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1
sono  destinate  alla  copertura  dei  maggiori oneri derivanti dalle
misure  antinflazionistiche  dirette  al  contenimento dei prezzi dei
prodotti petroliferi.".
  2.  Agli  oneri recati dal presente decreto, (( fatta eccezione per
l'articolo 8-bis, )) valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed
in  lire  373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo
di  parte  delle  entrate  di  cui  all'articolo 148  della  legge 23
dicembre  2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una
quota   delle   predette  entrate,  pari  a  lire  373  miliardi,  e'
riassegnata  allo  stato  di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  essere  utilizzata  nell'anno  2002. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 148 della legge 23
          dicembre   2000,   n.  388,  gia'  citata  nei  riferimenti
          normativi  all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  148  (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative   irrogate   dall'Autorita'   garante  della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della   concorrenza   e   del  mercato  sono  destinate  ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori.
              2.  Le  entrate  di cui al comma 1 sono riassegnate con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica  ad  un  apposito  fondo iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  per  essere  destinate alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in  volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentite  le  competenti
          commissioni parlamentari.
              2-bis.  Limitatamente  all'anno 2001, le entrate di cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antin-flazionistiche  dirette  al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.".