Art. 9. Norma di copertura 1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.". 2. Agli oneri recati dal presente decreto, (( fatta eccezione per l'articolo 8-bis, )) valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' citata nei riferimenti normativi all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antin-flazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.".