Art. 3.

                      Disposizioni transitorie

  1.   Il   professionista   abilitato   alla   presentazione   delle
dichiarazioni  di  immobili al catasto edilizio urbano, dalla data di
emanazione  del presente decreto fino a quella stabilita dall'art. 1,
comma  3,  del medesimo, ha facolta' di utilizzare i modelli prodotti
dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio per
la rappresentazione delle planimetrie delle unita' immobiliari.
  2.  Le  dimostrazioni  grafiche  degli  aggiornamenti  del  catasto
terreni  possono  essere rappresentate anche sui modelli prodotti dai
programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.
  3. Le dichiarazioni presentate con le modalita' stabilite dall'art.
1   del   presente   decreto,   dovranno   essere   corredate,   sino
all'introduzione  della  firma  digitale, anche dal relativo supporto
cartaceo.