Art. 3. Disposizioni transitorie 1. Il professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di immobili al catasto edilizio urbano, dalla data di emanazione del presente decreto fino a quella stabilita dall'art. 1, comma 3, del medesimo, ha facolta' di utilizzare i modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio per la rappresentazione delle planimetrie delle unita' immobiliari. 2. Le dimostrazioni grafiche degli aggiornamenti del catasto terreni possono essere rappresentate anche sui modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio. 3. Le dichiarazioni presentate con le modalita' stabilite dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere corredate, sino all'introduzione della firma digitale, anche dal relativo supporto cartaceo.