IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 123.674 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 2001, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1 agosto 2001 e scadenza 1 febbraio 2012; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1 agosto 2001 e scadenza 1 febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Banca d'Italia le richieste di separazione delle "componenti cedolari" dal "mantello" del titolo (operazioni di "coupon stripping"). L'importo minimo delle predette richieste sara' pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sara' pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.