Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli 9 e 10 del citato decreto
ministeriale  del  3  agosto  2001,  entro  le  ore  11 del giorno 29
novembre 2001.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 3 agosto 2001.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.