IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
	  In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
                              Dispone:
1.  Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro
dipendente  e  assimilati  nonche'  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali.
1.1. E' approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2002,
unitamente  alle  informazioni  per  il contribuente (Allegato 1), da
utilizzare  ai  fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei
redditi  di  lavoro  dipendente e dei redditi a questo assimilati, di
cui  agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, corrisposti nell'anno 2001, delle anticipazioni sulle
indennita'  di  fine  rapporto,  delle  indennita'  di  fine rapporto
corrisposte  per  la  cessazione  dei  rapporti di lavoro dipendente,
avvenute  a  partire  dal  1974 o non ancora avvenute, delle relative
ritenute  di  acconto  operate, delle detrazioni effettuate, dei dati
previdenziali  ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o
dovuta  all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione
dell'ammontare   dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti,  delle
ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
1.2. Sono altresi' approvate:
le  istruzioni  per  il  datore di lavoro, ente pensionistico e altro
sostituto  d'imposta  per  la compilazione dei dati fiscali (Allegato
2);
le  istruzioni  per  il  datore di lavoro, ente pensionistico e altro
sostituto  d'imposta  per  la  compilazione  dei dati previdenziali e
assistenziali INPS, INPDAI e INPDAP (Allegato 3).
1.3.  Il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico  o altro sostituto
d'imposta  deve  compilare la certificazione secondo le istruzioni di
cui  agli  allegati  2  e  3  e  deve  rilasciarla  al  contribuente,
unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro
i  termini  previsti  dall'articolo  7-bis,  comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600.  La
certificazione  puo'  essere  sottoscritta  anche mediante sistemi di
elaborazione automatica.
1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2002
deve  rispettare  la  sequenza,  la denominazione e l'indicazione del
numero   progressivo   ivi   previsti.  Relativamente  ai  campi  non
compilati,  i  predetti  dati possono essere omessi se tale modalita'
risulta  piu'  agevole  per  il datore di lavoro. Gli enti pubblici e
privati  che erogano trattamenti pensionistici possono, altresi', non
indicare  nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 4, 18,
19  e  20 dei "Dati fiscali", parte B, della predetta certificazione.
Qualora  si  renda  necessario certificare distinte situazioni per lo
stesso   sostituito,   possono   essere  utilizzati  ulteriori  righi
aggiuntivi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza
numerica  dei  punti  prevista  dallo  schema  di  certificazione. La
medesima  certificazione  puo' essere redatta anche con veste grafica
diversa da quella utilizzata nello schema allegato.
1.5.  Lo  schema  di  certificazione  CUD 2002 puo' essere utilizzato
anche  per  certificare  i dati relativi a periodi successivi al 2001
fino  alla  approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal
caso  i  riferimenti  agli anni 2001 e 2002 contenuti nello schema di
certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti
a periodi successivi.
	

2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
2.1. La certificazione CUD 2002 deve essere rilasciata, limitatamente
ai  dati  previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai
datori   di   lavoro  non  sostituti  di  imposta  gia'  tenuti  alla
presentazione   delle  denunce  individuali  delle  retribuzioni  dei
lavoratori  dipendenti  previste  dall'articolo 4 del decreto-legge 6
luglio  1978,  n.  352,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 467 (modello 01/M).
2.2.  Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi
dell'INPS   i   flussi   informativi   delle   dichiarazioni  di  cui
all'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n. 322 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2002,
rilasciata   dal   datore   di   lavoro,   puo'   essere   presentata
dall'interessato  all'INPS ai fini della determinazione del diritto e
della  misura  delle  prestazioni  nonche'  degli  altri  adempimenti
istituzionali.  Per  i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa
che  vengano  acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle
dichiarazioni unificate di cui all'articolo 4 del predetto decreto n.
322   del   1998,   i   datori  di  lavoro  potranno  presentare  una
dichiarazione  a  mezzo  di  supporto  magnetico  o in via telematica
secondo le istruzioni fornite dall'INPS.

3. Certificazioni relative ai contributi INPDAI.
3.1. La certificazione CUD 2002 deve essere rilasciata, limitatamente
ai  dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPDAI, anche dai
datori di lavoro non sostituti di imposta.
3.2  Per  i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'INPDAI i
flussi  informativi  delle  dichiarazioni  di  cui all'articolo 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e
successive  modificazioni, la certificazione CUD 2002, rilasciata dal
datore  di lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPDAI
ai  fini  della  determinazione  del  diritto  e  della  misura delle
prestazioni  nonche'  degli  altri  adempimenti  istituzionali. Per i
medesimi  periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti
negli   archivi  INPDAI  i  flussi  informativi  delle  dichiarazioni
unificate di cui all'articolo 4 del predetto decreto n. 322 del 1998,
i  datori  di lavoro potranno presentare una dichiarazione secondo le
istruzioni fornite dall'INPDAI.

4. Certificazioni relative ai contributi INPDAP.
4.1.  La  certificazione  CUD  2002, rilasciata dal datore di lavoro,
puo'  essere  presentata  dall'interessato  all'INPDAP, ai fini della
determinazione  del  diritto e della misura delle prestazioni nonche'
degli  altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non
risultano   acquisiti   dall'INPDAP   i   flussi   informativi  delle
dichiarazioni  di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

5. Certificazione integrativa.
5.1.   Qualora   il  sostituto  d'imposta,  a  seguito  di  richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno
2001,  abbia  rilasciato  al sostituito la certificazione unica prima
dell'approvazione  dello  schema  di  cui al punto 1, i dati previsti
nello  schema  CUD  2002 e non presenti nel CUD 2001 gia' consegnato,
devono  essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non
comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine
previsto  dall'articolo  7-bis,  comma  2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
6.1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli
articoli  6  e  7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i
notai,  gli  intermediari  professionali,  le  societa'  e  gli  enti
emittenti,   che   comunque   intervengono,   anche  in  qualita'  di
controparti,  nelle  cessioni  e  nelle  altre operazioni che possono
generare  redditi  diversi  di natura finanziaria di cui all'articolo
81,  comma  1,  lettere  da  c) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il
termine  di  cui  al  punto 1.3, una certificazione contenente i dati
identificativi  del  contribuente  e  delle operazioni effettuate. In
particolare,   la  certificazione  deve  recare  l'indicazione  delle
generalita'  e  del  codice  fiscale  del  contribuente,  la  natura,
l'oggetto  e  la  data  dell'operazione, la quantita' delle attivita'
finanziarie    oggetto   dell'operazione,   nonche'   gli   eventuali
corrispettivi, differenziali e premi.

7. Dichiarazioni modello 730.
7.1.  Con  successivo  provvedimento  verra'  approvato il modello di
dichiarazione  di  cui  agli  articoli  34, comma 4, e 37 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni (modello
730),  e  le  relative  istruzioni,  che terra' conto delle modifiche
contenute  nei  provvedimenti  normativi  applicabili  al  periodo di
imposta 2001.

Motivazioni:
Il  presente  provvedimento e' emanato in relazione a quanto disposto
dall'art.  7-bis,  commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
in  base  al  quale  i  soggetti indicati nel titolo III del medesimo
decreto  che  corrispondono  somme  e valori soggetti a ritenute alla
fonte  secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare
un'apposita  certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi
dovuti  all'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale (INPS) ed
agli  altri  enti  e  casse previdenziali individuati con decreto del
Ministro  delle  finanze.  Al  riguardo,  con  decreto 25 agosto 1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la
certificazione  unica  (CUD)  e  la dichiarazione unica dei sostituti
d'imposta  e'  stata  estesa  anche  ai  fini  dei  contributi dovuti
all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e all'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
Con   il   presente  provvedimento  vengono,  altresi',  definite  le
modalita'   per   l'adempimento   dell'obbligo   di   rilascio  della
certificazione  dei  redditi  diversi  di natura finanziaria, secondo
quanto  previsto  dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997,
n. 461.
Infine,  il  presente  provvedimento  tiene conto di quanto stabilito
dall'art.  1  del  citato  decreto  n.  600  del  1973,  e successive
modificazioni,  in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di
presentare  la  dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della
destinazione  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche, prevista dall'art. 47della legge 20 maggio 1985, n.
222,  e  dalle  leggi  che  approvano  le  intese  con le confessioni
religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono
presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta
con  le  modalita'  previste  ed  entro  il  termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto,   il   presente   provvedimento   approva   lo   schema  di
certificazione  unica, modello CUD 2002, unitamente alle informazioni
per  il contribuente contenute nell'Allegato 1, da utilizzare ai fini
dell'attestazione  dell'ammontare  complessivo  dei redditi di lavoro
dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46
e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti
nell'anno   2001,   delle  anticipazioni  sulle  indennita'  di  fine
rapporto,  delle  indennita'  di  fine  rapporto  corrisposte  per la
cessazione  dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal
1974  o  non  ancora  avvenute,  delle  relative  ritenute di acconto
operate,  delle  detrazioni  effettuate,  dei  dati  previdenziali ed
assistenziali  relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS,
all'INPDAI  e  all'INPDAP,  nonche' per l'attestazione dell'ammontare
dei  trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto
operate e delle detrazioni effettuate.
Con lo stesso provvedimento sono altresi' approvate le istruzioni per
il  datore  di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta
per  la  compilazione  dei dati fiscali, contenute nell'Allegato 2 al
presente  provvedimento,  nonche'  le  istruzioni  per  il  datore di
lavoro,  ente  pensionistico  e  altro  sostituto  d'imposta  per  la
compilazione  dei  dati  previdenziali e assistenziali INPS, INPDAI e
INPDAP, indicate nell'Allegato 3 al provvedimento stesso.
	Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
	Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15  marzo  1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
	Statuto   dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
	Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle   entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto  del  Ministro  delle  finanze  28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
	Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni:  disposizioni  in  materia di accertamento
delle imposte sui redditi (artt. 1 e 7-bis);
Legge  31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione
degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei
redditi    e   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   di
modernizzazione  del  sistema  di  gestione delle dichiarazioni, come
modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto   legislativo   2   settembre  1997,  n.  314,  e  successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto  legislativo  21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra
l'altro,  devono  essere  stabilite  con  decreto  del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione  dei  redditi  diversi di natura finanziaria (art. 10,
comma 3);
Decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni
per  l'introduzione  dell'EURO  nell'ordinamento  nazionale,  a norma
dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (art. 4);
	Decreto  25  agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
e  all'Istituto  nazionale  di  previdenza per i dirigenti di aziende
industriali   (INPDAI)  della  certificazione  unica  (CUD)  e  della
dichiarazione  unica  dei  sostituti  d'imposta  anche  ai  fini  dei
contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro,
disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma
della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma
dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge  27  luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Legge  21  novembre  2000,  n.  342,  concernente  misure  in materia
fiscale;
Decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare.
Legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  recante  primi interventi per il
rilancio dell'economia.

	Il  presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2001
                                    Il direttore dell'Agenzia: ROMANO