Art. 5.
    Il  presente  decreto  potra'  essere  modificato  ed integrato a
seguito  degli  accertamenti  che l'Agenzia del Demanio si riserva di
effettuare sulla documentazione trasmessa.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 30 novembre 2001
                                                  Il direttore: Spitz