Art. 2. Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64. Contro il presente provvedimento e' ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Verona, 29 novembre 2001 Il direttore provinciale reggente: Palumbo