Art. 2.
  Al  nuovo  liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal
decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.
  Contro   il   presente  provvedimento  e'  ammissibile  il  ricorso
giurisdizionale   al  T.A.R.  nei  termini  stabiliti  dalle  vigenti
disposizioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Verona, 29 novembre 2001
                           Il direttore provinciale reggente: Palumbo