IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTERO DELL'INTERNO
  Visto  il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno
2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro
contro la falsificazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio
centrale  di  analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e
degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale
Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere le informazioni sulla
falsificazione  dell'euro  e  di  gestire  le informazioni in materia
provenienti dalla Banca d'Italia;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  recante
disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia
di  tassazione  dei  redditi  di  natura finanziaria, di emersione di
attivita'  detenute  all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
operazioni finanziarie;
  Considerato  in  particolare  che  l'art.  7,  comma  1, del citato
decreto-legge   n.   350/2001  prevede  che  le  autorita'  nazionali
competenti di cui all'art. 2 del regolamento CE 1338/2001 trasmettano
al  Ministero  dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni
di  cui  dispongono,  riguardanti le falsificazioni delle banconote e
delle  monete metalliche denominate in euro nonche' degli altri mezzi
di pagamento, secondo le modalita' e i termini stabiliti dallo stesso
Ministero di concerto con il Ministero dell'interno;
  Viste le lettere prot. 704400 e 704401 entrambe in data 13 dicembre
2001 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha designato,
tra  le  autorita'  competenti  di  cui all'art. 2 del regolamento CE
1338/2001,  il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri
e la Polizia di Stato;
  Attesa la necessita' di provvedere in attuazione di quanto disposto
dal citato art. 7 del decreto-legge n. 350/2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  autorita'  nazionali  competenti  all'individuazione dei dati e
delle  informazioni sui casi di falsificazione, segnatamente il Corpo
della  guardia  di  finanza,  l'Arma  dei carabinieri e la Polizia di
Stato,  trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
e  le  informazioni  di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre
2001,  n.  409, riguardanti le falsificazioni delle banconote e delle
monete metalliche denominate in euro.