IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTERO DELL'INTERNO Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire le informazioni in materia provenienti dalla Banca d'Italia; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie; Considerato in particolare che l'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 350/2001 prevede che le autorita' nazionali competenti di cui all'art. 2 del regolamento CE 1338/2001 trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, riguardanti le falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro nonche' degli altri mezzi di pagamento, secondo le modalita' e i termini stabiliti dallo stesso Ministero di concerto con il Ministero dell'interno; Viste le lettere prot. 704400 e 704401 entrambe in data 13 dicembre 2001 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha designato, tra le autorita' competenti di cui all'art. 2 del regolamento CE 1338/2001, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato; Attesa la necessita' di provvedere in attuazione di quanto disposto dal citato art. 7 del decreto-legge n. 350/2001; Decreta: Art. 1. Le autorita' nazionali competenti all'individuazione dei dati e delle informazioni sui casi di falsificazione, segnatamente il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, riguardanti le falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro.