Art. 2.
  1.  La  trasmissione  di  cui  all'art.  1  e' diretta al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  ed  e'  effettuata  senza  indugio
mediante  i  formulari  allegati al presente decreto, corredati delle
istruzioni per la compilazione.
  2.  I  formulari  allegati  al  presente  decreto  potranno  essere
adeguati  in  relazione  ad  eventuali  sopravvenute esigenze, previo
accordo  tra  i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero dell'interno.
  3.  I  dati  e le informazioni relativi a falsificazioni avvenute a
partire dal 1 gennaio 2002 sono trasmessi secondo le disposizioni del
presente decreto, entro il termine di cui al comma 1 decorrente dalla
emanazione dello stesso provvedimento.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
    Roma, 26 settembre 2002

                                  Il direttore generale del Tesoro
                                              Siniscalco
            Il capo della Polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
               De Gennaro
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
Economia e finanze, foglio n. 186