Art. 2. 1. La trasmissione di cui all'art. 1 e' diretta al Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' effettuata senza indugio mediante i formulari allegati al presente decreto, corredati delle istruzioni per la compilazione. 2. I formulari allegati al presente decreto potranno essere adeguati in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, previo accordo tra i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno. 3. I dati e le informazioni relativi a falsificazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2002 sono trasmessi secondo le disposizioni del presente decreto, entro il termine di cui al comma 1 decorrente dalla emanazione dello stesso provvedimento. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 26 settembre 2002 Il direttore generale del Tesoro Siniscalco Il capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza De Gennaro Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 186