(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

Consultazione  pubblica:  indagine  conoscitiva dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  nell'ambito del processo di revisione
della   direttiva   "Televisione  senza  frontiere"  da  parte  della
                        Commissione europea.

                   Documento per la consultazione

                             L'AUTORITA'

    Nell'ambito del processo di revisione, da parte della Commissione
europea,   della  direttiva  n.  89/552/CEE,  cd.  Televisione  senza
frontiere   (di   seguito  direttiva  TVSF),  come  modificata  dalla
direttiva  n.  97/36/CE,  intende  acquisire,  mediante consultazione
pubblica,  elementi  conoscitivi, relativi all'Italia, sui temi della
direttiva,  anche  in  vista della realizzazione, nel corso del primo
semestre del 2002, di un workshop pubblico.
    L'Autorita', ai sensi della propria delibera n. 278/1999, recante
"Procedura  per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi
di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa;
                               Invita:
    i  soggetti  titolari  di  concessione o di autorizzazione per la
trasmissione  di  programmi  televisivi  e  le  relative associazioni
rappresentative;
    gli   autori   e   i   produttori   di   programmi  televisivi  o
cinematografici e le relative associazioni rappresentative;
    le  associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare
le associazioni dei consumatori;
    altri soggetti potenzialmente interessati,
    a  far  pervenire  all'Autorita'  una comunicazione contenente la
propria  posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le
parti di interesse.
    Le  comunicazioni,  recanti  la dicitura "Consultazione pubblica:
indagine   conoscitiva   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  nell'ambito  del processo di revisione della direttiva
"Televisione  senza  frontiere  da  parte della Commissione europea",
nonche'  l'indicazione  della denominazione del soggetto rispondente,
dovranno  essere  fatte  pervenire, entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione   del  presente  documento,  tramite  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  o  raccomandata a mano, al seguente indirizzo:
Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni - Servizio relazioni
comunitarie  e  internazionali  -  Centro direzionale is. B5 - "Torre
Francesco"  -  80143  Napoli  -  nonche',  in formato elettronico, al
seguente  indirizzo  e-mail:  srci@agcom.it,  recando  in  oggetto la
denominazione   del   soggetto   mittente   seguita   dalla  dicitura
sopraindicata.
    In  particolare  la  comunicazione  deve  essere  strutturata  in
maniera  da  contenere  le  osservazioni  del  mittente,  in  maniera
puntuale  e  sintetica,  sugli  argomenti  di  interesse  di  seguito
descritti,   preferibilmente   nel  rispetto  dell'ordine  espositivo
proposto.
    E'  gradito  l'invio  di  note di approfondimento a corredo della
risposta fornita alla presente consultazione.
    Le  comunicazioni  inviate  dai  soggetti  che hanno aderito alla
consultazione   non   precostituiscono  alcun  titolo,  condizione  o
vincolo,  rispetto  ad  eventuali successive decisioni dell'Autorita'
stessa,  hanno  carattere  meramente  informativo per i summenzionati
fini  conoscitivi.  Si  prega  di indicare nella risposta il grado di
accessibilita' ai terzi della documentazione inviata.
    Una  sintesi  elaborata  dall'Autorita'  delle  risultanze  della
consultazione    e'   pubblicata,   al   termine   dell'esame   delle
comunicazioni  pervenute,  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita' e
sul     sito     web     dell'Autorita'     stessa,     all'indirizzo
http://www.agcom.it/
I. Ambito di applicazione
                            Introduzione
    Nella comunicazione del 10 marzo 1999 "La convergenza dei settori
delle    telecomunicazioni,    dei    media    e   delle   tecnologie
dell'informazione  e  le  sue  implicazioni  per  quanto  concerne la
regolamentazione  -  Risultati della consultazione pubblica sul libro
verde"1,   la   Commissione   europea  delinea  i  tratti  essenziali
dell'ampio   progetto   di   riforma   del   quadro  normativo  delle
comunicazioni,  articolato  in  due  livelli di intervento nettamente
distinti.
    Il  primo concerne la revisione delle norme esistenti applicabili
alle   infrastrutture  e  ai  servizi  correlati  nell'ottica  di  un
approccio  orizzontale  alla  regolamentazione  del  trasporto  nelle
comunicazioni  elettroniche,  indipendentemente  dal tipo di servizio
veicolato,   gia'  intrapresa  ed  in  corso  di  finalizzazione  con
l'adozione,  ormai  prossima, delle proposte di direttiva note con il
nome   di   Review   '992.  Il  secondo  riguarda  la  riforma  della
regolamentazione relativa ai servizi di contenuto, da realizzarsi con
adeguamenti  della  legislazione  esistente e/o con l'introduzione di
nuove misure.
    1 COM (1999) 108 def.
    2 Cfr. http://europa.eu.int/information society/topics/telecoms/
regulatory/new rf/index en.htm
    In  particolare,  come evidenziato dalla commissione nella citata
comunicazione,  la  regolamentazione  relativa  ai  contenuti  dovra'
tenere  conto  della specificita' del settore audiovisivo, adottando,
ove  necessario,  un  approccio differenziato a seconda delle diverse
modalita' di diffusione dei contenuti.
    Tale  linea evolutiva in materia di regolamentazione di contenuti
audiovisivi,  risulta confermata nella successiva comunicazione della
Commissione  sui  "Principi e orientamenti della politica audiovisiva
della  Comunita'  nell'era  digitale"3,  del  14 dicembre 1999, nella
quale  la  commissione  definisce  le  priorita',  gli obiettivi ed i
principi  della  politica audiovisiva della Comunita' a breve e medio
termine (periodo di riferimento: 2000-2005).
    La  commissione  sottolinea  che  il  patrimonio  di  principi ed
obiettivi   proprio   della   politica  comunitaria  dell'audiovisivo
(liberta' di espressione, pluralismo, protezione degli autori e delle
loro  opere,  promozione  della  diversita'  culturale e linguistica,
protezione   dei   minori   e   della   dignita'  umana,  tutela  dei
consumatori-utenti,  ecc.)  continuera'  a rappresentare il "nocciolo
duro"   dell'intervento   settoriale.  Tuttavia,  l'evoluzione  della
tecnologia  e del mercato dei contenuti audiovisivi rende necessaria,
a  parere  della  commissione, una regolamentazione piu' completa del
contenuto audiovisivo.
  Infine,  si  richiama  l'attenzione  sulla problematica relativa al
tipo  di  intervento regolamentare da applicare al settore dei media,
come  recentemente sollevata nel corso di un seminario internazionale
relativo all'autoregolamentazione nei media4.
                               Quesiti
    Nell'ambito  dello  scenario  brevemente  descritto, si pongono i
seguenti quesiti:
Quesito n. I-1
    La prossima revisione della direttiva TVSF, dovrebbe estendere il
campo  di  applicazione  ai  contenuti  audiovisivi  veicolati  anche
attraverso piattaforme diverse da quella televisiva?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. I-2
    Sono  evidenziabili una serie di principi generali applicabili al
contenuto   audiovisivo,   indipendentemente   dalla  piattaforma  di
distribuzione utilizzata?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. I-3
    Ritenete  opportuno  elaborare una disciplina minima applicabile,
indifferentemente dal tipo di piattaforma utilizzata, in base al tipo
di contenuto veicolato?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. I-4
    Sareste  favorevoli  ad  un  approccio regolamentare "graduato" e
differenziato a seconda della piattaforma utilizzata per veicolare il
contenuto?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. I-5
    In caso positivo, con quali criteri e attraverso quali strumenti?
.......;
----       3 COM   (1999)   657   def.       4 http:   //europa,  eu,
int/comm/avpolicy/legis/key doc/saarbruck en.htm
                           Quesito n. I-6
  Siete  favorevoli  a potenziare il ricorso all'autoregolamentazione
in materia di contenuti audiovisivi?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. I-7
    In caso positivo, attraverso quali strumenti? .......;
II. Lista degli eventi
                            Introduzione
    L'art.  3-bis  della  direttiva  TVSF prevede la possibilita' per
ciascuno Stato membro di redigere una lista di eventi "di particolare
rilevanza  per  la  societa'"  che  non  possono  essere trasmessi in
esclusiva  da  parte di emittenti televisive a pagamento. L'obiettivo
di tale disposizione e' quello di garantire che "una parte importante
del  pubblico"  di  ciascuno  Stato  membro  non  sia  privata  della
possibilita'  di  seguire  i  suddetti  eventi  su canali liberamente
accessibili.
                               Quesiti
    Nell'ambito  dello  scenario  brevemente  descritto, si pongono i
seguenti quesiti:
                           Quesito n. II-1
    Ritenete  che  l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per
la  societa' non trasmissibili in esclusiva da parte di televisioni a
pagamento  costituisca  un  meccanismo efficace a garantire che parti
rilevanti  del  pubblico  non  siano  escluse  dalla  fruizione degli
stessi?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. II-2
    Alla  luce  dell'esperienza  degli  ultimi due anni e dei recenti
casi  che  hanno  visto  coinvolte  alcune emittenti di diversi Stati
membri5,   ritenete   che   i   meccanismi   di   attuazione,   mutuo
riconoscimento  e  risoluzione  delle  controversie si siano rivelati
efficaci?
      c) Si', perche' .......;
      d) No, perche' .......;
                           Quesito n. II-3
    In caso negativo, come potrebbero essere migliorati? .......;
                           Quesito n. II-4
    Ritenete  che esistano autonomi meccanismi di mercato in grado di
garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi?
      a) Si', quali? .......;
      b) No, perche' .......;
                           Domanda n. II-5
    Ritenete  che  i  suddetti  obiettivi  possano  essere  raggiunti
attraverso differenti e piu' efficaci meccanismi di regolamentazione?
      a) Si, quali? .......;
      b) No, perche' .......;
    5  Cfr.  il  ricorso  della  Kirch  Media  GmbH & Co KgaA e della
Kirchmedia  WM  AG  contro  la  commissione  delle Comunita' europee,
proposto  il  12  febbraio  2001, causa T-33/01, in GUCE del 5 maggio
2001,  C  134,  pag.  24,  e la decisione della House of Lords del 25
luglio  2001,  nella  causa  Regina  v ITC, Ex parte TV Danmark 1 Ltd
disponibile                                                        su
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200102/ldjudgm
t/jd010725/dan-1.htm
                         III. Quote europee
                            Introduzione
    Gli  articoli  4,  5  e 6 della direttiva TVSF individuano alcune
misure  volte  alla promozione della distribuzione e della produzione
di opere audiovisive europee. In particolare, l'art. 4 prevede che le
emittenti  televisive  riservino  alle opere europee la maggior parte
del  loro  tempo  di  trasmissione; l'art. 5 prevede che le emittenti
riservino  alle  opere  europee realizzate da produttori indipendenti
dalle emittenti stesse almeno il 10% del loro tempo di trasmissione o
(a  scelta  di ciascuno Stato membro) almeno il 10% del loro bilancio
destinato  alla  programmazione;  l'art. 6 contiene la definizione di
"opere  europee" collegandola a criteri di "origine" territoriale, di
"stabilimento"   del   produttore,   di   "supervisione  e  controllo
effettivo" sulla produzione, di "contributo dei coproduttori".
                               Quesiti
    Nell'ambito  dello  scenario  brevemente  descritto, si pongono i
seguenti quesiti:
                          Quesito n. III-1
    Ritenete  che  la  formulazione  degli  articoli  4,  5 e 6, e in
particolare   le  definizioni  ivi  contenute  (opera,  coproduzione,
origine   delle   opere,   produttore   indipendente,   etc.),  siano
sufficientemente    chiare    o   dovrebbero   essere   ulteriormente
specificate?
      a) Si', perche'? .......;
      b) No, perche' .......;
                          Quesito n. III-2
    Quale  definizione  fornireste  per il concetto di opera, ai fini
del capitolo III della direttiva?
                          Quesito n. III-3
    Ritenete  che il meccanismo delle quote di riserva a favore delle
opere  europee  e  di produttori indipendenti sia efficace al fine di
raggiungere gli obiettivi di promuovere la produzione e distribuzione
televisiva di prodotti audiovisivi europei?
      c) Si', perche' .......;
      d) No, perche' .......;
                          Quesito n. III-4
    In che modo il meccanismo delle quote di riserva incide sui piani
di sviluppo e di investimento realizzati dalle imprese audiovisive?
                          Quesito n. III-5
    Quali  eventuali  altri  strumenti  regolamentari,  sostitutivi o
alternativi, potrebbero risultare efficaci al fine di raggiungere gli
obiettivi  di  promuovere la produzione e distribuzione televisiva di
prodotti audiovisivi europei?
                          Quesito n. III-6
    Ritenete  che  vi  siano  elementi  di  debolezza  nell'industria
audiovisiva italiana rispetto a quella di altri paesi europei?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                          Quesito n. III-7
    Quali  meccanismi  di  regolamentazione, eventualmente anche gia'
sperimentati  in  altri  paesi dell'Unione europea, possono, a vostro
avviso,   incidere   positivamente   sulla  struttura  dell'industria
audiovisiva italiana ed europea incentivandone lo sviluppo?
                          Quesito n. III-8
    Ritenete  necessario  che il meccanismo delle quote di riserva, o
eventuali   altre   misure  di  sostegno  all'industria  audiovisiva,
riguardino  anche  i  contenuti  audiovisivi  trasmessi  sulle  nuove
piattaforme di distribuzione convergenti?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
IV. Pubblicita'
                            Introduzione
    Il  capitolo  IV  della  direttiva TVSF definisce, tra i principi
generali  che disciplinano la trasmissione televisiva di pubblicita',
la  riconoscibilita' e la separazione del contenuto pubblicitario dal
resto  della  programmazione  (art.  10),  la  tutela  di determinati
programmi   (art.   11)   nonche'   di   particolari   categorie   di
telespettatori  (art.  16).  Sul  tema  la Commissione ha avviato uno
studio indipendente6 in vista del possibile impiego di nuove tecniche
pubblicitarie.
                               Quesiti
    Nell'ambito  dello  scenario  brevemente  descritto, si pongono i
seguenti quesiti:
                           Quesito n. IV-1
    Le  definizioni  dei  concetti  elencati  nell'attuale  direttiva
possono  considerarsi tuttora attuali o dovrebbero essere modificati?
Si prega di motivare la risposta.
      a) Emittente televisiva .......;
      b) Trasmissione televisiva .......;
      c) Pubblicita' televisiva .......;
      d) Sponsorizzazione .......;
      e) Autopromozione .......;
      f) Televendita .......;
      g) Pubblicita' clandestina .......;
                           Quesito n. IV-2
    Quale definizione fornireste dei seguenti concetti?
      a) Pubblicita' inevitabile .......;
      b) Product placement .......;
      c) Infomercial .......;
      d) Pubblicita' virtuale .......;
      e) Pubblicita' interattiva .......;
      f) Pubblicita' a schermo ripartito (split-screen) .......;
                           Quesito n. IV-3
    Ritenete  che  la  nuova  Direttiva debba disciplinare i seguenti
concetti?
      a) Pubblicita' inevitabile:
        Si', perche' .......;
        No, perche' .......;
      b) Product placement :
        Si', perche' .......;
        No, perche' .......;
      c) Infomercial:
        Si', perche' .......;
        No, perche' .......;
      d) Pubblicita' virtuale:
        Si', perche' .......;
        No, perche' .......;
      e) Pubblicita' interattiva:
        Si', perche' .......;
        No, perche' .......;
      f) Pubblicita' a schermo ripartito (split-screen):
        Si', perche' .......;
        No, perche' .......;
      g) Altro .......;
----     6 Cfr. http://europa.en.int/comm/avpolicy/stat/studi en.htm
                           Quesito n. IV-4
    Quale  approccio regolamentare ritenete opportuno per le suddette
tecniche pubblicitarie?
      a) Legislazione comunitaria, perche' .......;
      b) Legislazione nazionale, perche' .......;
      c) Co-regolamentazione, perche' .......;
      d) Autoregolamentazione, perche' .......;
      e) Deregolamentazione, perche' .......;
                           Quesito n. IV-5
    Come  ritenete che le nuove tecniche pubblicitarie (split-screen,
pubblicita' interattiva e virtuale) possano incidere sulla scelta dei
programmi da parte degli utenti?
      a) Pubblicita' virtuale:
        Positivamente, perche' .......;
        Negativamente, perche' .......;
        In nessun modo, perche' .......;
      b) Pubblicita' interattiva:
        Positivamente, perche' .......;
        Negativamente, perche' .......;
        In nessun modo, perche' .......;
      c) Split-screen:
        Positivamente, perche' .......;
        Negativamente, perche' .......;
        In nessun modo, perche' .......;
                           Quesito n. IV-6
  In   presenza   di   nuove  tecniche  pubblicitarie,  e'  possibile
assicurare il rispetto del principio di separazione tra pubblicita' e
programmi?
      a) Si', come .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. IV-7
    Ritenete   opportuno   escludere   l'impiego  di  nuove  tecniche
pubblicitarie da alcune categorie di programmi?
      a) Programmi destinati ai minori, perche' .......;
      b) Programmi di approfondimento, perche' .......;
      c) Notiziari, perche' .......;
      d) Documentari, perche' .......;
      e) Programmi religiosi, perche' .......;
      f) Altro, perche' .......;
                           Quesito n. IV-8
    Ritenete  opportuno estendere l'ambito d'applicazione delle norme
in  materia  di  pubblicita'  anche  alla  trasmissione  di contenuti
audiovisivi su piattaforme convergenti?
      a) Radio, perche' .......;
      b) Cinema, perche' .......;
      c) Internet, perche' .......;
      d) Telefonia, perche' .......;
      e) VHS, perche' .......;
      f) DVD, perche' .......;
      g) PVR (Personal Video Recorder), perche' .......;
      h) Altro, perche' .......;
V. Minori
                            Introduzione
    Il  capitolo V della direttiva TVSF prevede alcune misure volte a
tutelare   l'integrita'  psico-fisica  dei  minorenni  rispetto  alla
trasmissione  televisiva  di  contenuti  che  possono nuocere al loro
sviluppo  fisico,  mentale o morale (art. 22). A tale disposizione fa
inoltre    espresso    richiamo    l'art.   2-bis   della   direttiva
nell'introdurre   un'apposita  procedura  volta  a  colpire  casi  di
ricezione transfrontaliera di contenuti ritenuti nocivi per i minori.
                               Quesiti
    Nell'ambito  dello  scenario  brevemente  descritto, si pongono i
seguenti quesiti:
                           Quesito n. V-1
    L'art.  22,  comma  2, della direttiva consente alle emittenti di
optare tra la scelta dell'ora di trasmissione e l'uso di accorgimenti
tecnici  al fine di assicurare che i minori non assistano a programmi
che  possano  nuocere  al  loro  sviluppo  fisico,  mentale o morale.
Ritenete  che  tale  previsione  sia  idonea ad assicurare una tutela
efficace del minore?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. V-2
    L'art. 22, comma 3, della direttiva consente agli Stati membri di
scegliere  tra  la previsione di un'avvertenza acustica e la presenza
di  un  simbolo  visivo durante tutto il corso della trasmissione dei
programmi  che  possano  nuocere ai minori qualora siano trasmessi in
chiaro. Ritenete che l'alternativita' di tali strumenti sia idonea ad
assicurare una tutela efficace del minore?
    Si', perche' .......;
    No, perche' .......;
                           Quesito n. V-3
    Ritenete  che  i  programmi  per  bambini,  inclusi  i  programmi
contenitori,  debbano  essere  del tutto esenti da pubblicita' a fini
commerciali?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. V-4
    Ritenete   che   la  procedura  prevista  dall'art.  2-bis  della
direttiva per le ipotesi di trasmissione di programmi nocivi da parte
di   emittenti  stabilite  in  altri  Stati  membri  costituisca  uno
strumento efficace per la tutela dei minori?
      a) Si', perche' .......;
      b) No, perche' .......;
                           Quesito n. V-5
    A  quale  livello ritenete che la materia della tutela dei minori
debba essere disciplinata?
      a) Legislazione comunitaria, perche' .......;
      b) Legislazione nazionale, perche' .......;
      c) Co-regolamentazione, perche' .......;
      d) Autoregolamentazione, perche' .......;
      e) Deregolamentazione, perche' .......;