Art. 2.
   Per  tutti  gli interventi disciplinati dal D.M. 8 agosto 1997, n.
954, sono applicate le seguenti condizioni:
   -  Per  le relative operazioni di finanziamento non sono richieste
particolari  forme  di  garanzia,  salva  la  facolta' per l'Istituto
finanziatore  di  richiederle  per i progetti a valere sulla legge n.
346/88.
   Altresi',  ai  sensi  dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in
ottemperanza all'art. 6, comma 6, del Decreto Legge, 8 febbraio 1995,
n.  32,  convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n.  104,  i  crediti  nascenti  dai  finanziamenti  erogati  ai sensi
dell'art.   2   comma   II,   della  legge  n.  46/82,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale
che  prevale  su  ogni  altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante,  ad  eccezione  del privilegio per spese di giustizia e di
quelli  previsti  dall'art.  2751  bis C.C., fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi.
   -  La  durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.