Art. 2.
                  Aumenti dello stipendio tabellare
    1. Gli  stipendi  tabellari  di cui all'art. 68, comma 2 del CCNL
stipulato   il   14 febbraio   2001,  corrispondenti  alle  posizioni
economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono
incrementati  con  le  decorrenze  e negli importi lordi mensili, per
tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella 1.
    2. Gli   importi   degli   stipendi  tabellari  risultanti  dalla
applicazione  del  comma  1, sono rideterminati alle scadenze e nelle
misure stabilite dalla allegata tabella 2.