Art. 2. Aumenti dello stipendio tabellare 1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 68, comma 2 del CCNL stipulato il 14 febbraio 2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella 1. 2. Gli importi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.