Art. 6. Previdenza complementare 1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 80 del CCNL stipulato il 14 febbraio 2001, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.