Art. 6.
                      Previdenza complementare
    1. Ai  fini  di  una  completa  attuazione  dell'art. 80 del CCNL
stipulato  il  14 febbraio  2001, le parti concordano che la quota di
contribuzione  da  porre a carico del datore di lavoro e da destinare
al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non
inferiore  all'1%  della retribuzione presa a base di calcolo secondo
la disciplina dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.