(all. 1 - art. 1)
          ---->  Vedere Tabelle alle pagg. 74 - 75    <----

    Nota:  la  conversione dei valori in Euro, non indicata nel testo
della  ipotesi  di  accordo,  e'  stata effettuata come contributo di
conoscenza, applicando le prescritte regole di conversione.
                    Dichiarazione congiunta n. 1
    Le  parti  si impegnano a verificare, entro sessanta giorni dalla
sottoscrizione del presente CCNL, la possibilita' di pervenire ad una
riduzione   ulteriore   del   5%   delle   risorse   destinate   allo
straordinario,  che  andranno stabilmente a confluire nel Fondo unico
di  cui all'art. 71 del CCNL 14 febbraio 2001, anche in attuazione di
quanto previsto dall'art. 70, comma 2 dello stesso CCNL.
    Nel  caso in cui tale riduzione non risulti, in tutto o in parte,
compatibile  con  i  fabbisogni  organizzativi  dell'Ente, il CNEL si
impegna  a  verificare,  in  sede  di  contrattazione integrativa, la
possibilita'  di  destinare  una  somma  corrispondente alla predetta
riduzione,  che  confluisce  nel  Fondo unico quale ulteriore risorsa
aggiuntiva  rispetto  a  quelle previste dall'art. 71, comma 1, dello
stesso CCNL.
                    Dichiarazione congiunta n. 2
    Le  parti  concordano  nel  ritenere  che  la disciplina prevista
dall'art.  71,  comma  1,  lettera  e)  del CCNL del 14 febbraio 2001
ricomprende anche la casistica dei risparmi derivanti dalla riduzione
di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera g), punto
20/ter della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).