Art. 5. La scuola ha sede amministrativa presso la cattedra di chirurgia plastica e ricostruttiva afferente all'istituto di clinica dermosifilopatica. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A, e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.