Art. 5.
  La  scuola  ha  sede amministrativa presso la cattedra di chirurgia
plastica   e   ricostruttiva   afferente   all'istituto   di  clinica
dermosifilopatica.   Concorrono  al  funzionamento  della  scuola  le
strutture  universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  e  quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa
di  cui  all'art.  6,  comma 2,  del  decreto-legge n. 502/1992 ed il
relativo    personale    universitario    appartenente   ai   settori
scientifico-disciplinari  di  cui  alla tabella A, e quello dirigente
ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.