Art. 6.
  Tenuto  conto  delle  capacita'  formative  delle  strutture di cui
all'art. 5, il numero massimo degli specializzandi da ammettere e' di
tre   per   ciascun   anno   di  corso  per  un  totale  di  quindici
specializzandi.  L'ordinamento  didattico  della scuola e' articolato
secondo le seguenti tabelle.