Art. 2.
  Resta  invariata  ogni altra disposizione contenuta nel decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  del  18  febbraio  1992, n. 223, nel
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici del 3 giugno 1998 e nel
decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999.