Art. 2.
                 Obblighi di conservazione digitale
  1.  Gli  obblighi di conservazione digitale dei documenti, previsti
dalla  legislazione  vigente sia per le pubbliche amministrazioni sia
per  i  privati,  sono  soddisfatti  a tutti gli effetti, fatto salvo
quanto  indicato  dall'art.  7,  qualora il processo di conservazione
venga effettuato con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.
  2.   I   documenti  digitali,  anche  informatici,  possono  essere
archiviati  digitalmente  prima  di  essere sottoposti al processo di
conservazione.   Per  l'archiviazione  digitale  non  sussistono  gli
obblighi di cui alla presente deliberazione.