Art. 3.
                 Conservazione di documenti digitali
  1.  Il  processo  di  conservazione  di  documenti  digitali, anche
informatici,  avviene  mediante  memorizzazione  su supporti ottici e
termina   con   l'apposizione,   sull'insieme   dei   documenti,  del
riferimento   temporale   e   della   firma  digitale  da  parte  del
responsabile  della conservazione che attesta il corretto svolgimento
del processo.
  2.  Il  processo  di riversamento sostitutivo di documenti digitali
conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e
termina  con l'apposizione sull'insieme dei documenti del riferimento
temporale  e  della  firma  digitale  da parte del responsabile della
conservazione  che  attesta  il  corretto  svolgimento  del processo.
Qualora  il  processo  riguardi  documenti  informatici,  e'  inoltre
richiesta  l'apposizione  del  riferimento  temporale  e  della firma
digitale  da  parte  di  un  pubblico  ufficiale,  per  attestare  la
conformita' di quanto riversato al documento d'origine.