Art. 4.
            Conservazione digitale di documenti analogici
  1.  Il  processo  di  conservazione digitale di documenti analogici
avviene  mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente
sui  supporti  ottici  e  termina con l'apposizione, sull'insieme dei
documenti,  del riferimento temporale e della firma digitale da parte
del  responsabile  della  conservazione che attesta cosi' il corretto
svolgimento del processo.
  2.  Il  processo  di  conservazione digitale di documenti analogici
originali   unici   si   conclude  con  l'ulteriore  apposizione  del
riferimento  temporale e della firma digitale da parte di un pubblico
ufficiale  per  attestare  la  conformita'  di  quanto memorizzato al
documento d'origine.
  3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione,  e'  consentita  soltanto  dopo il completamento della
procedura  di  conservazione digitale, fatto salvo quanto previsto al
comma  4 dell'art. 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Il  processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici
conservati  avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico.
Il  responsabile della conservazione, al termine del riversamento, ne
attesta  il  corretto  svolgimento  con l'apposizione del riferimento
temporale  e della firma digitale sull'insieme dei documenti. Qualora
il  processo riguardi documenti originali unici di cui al comma 2, e'
richiesta  l'ulteriore  apposizione del riferimento temporale e della
firma  digitale  da  parte  di un pubblico ufficiale per attestare la
conformita' di quanto riversato al documento d'origine.