Art. 5.
                  Responsabile della conservazione
  1. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale:
    a) definisce  le  caratteristiche  e  i  requisiti del sistema di
conservazione  in funzione della tipologia dei documenti (analogici o
digitali)  da  conservare,  della  quale  tiene  evidenza.  Organizza
conseguentemente  il  contenuto  dei  supporti  ottici  e gestisce le
procedure  di  sicurezza  e  di tracciabilita' che ne garantiscono la
corretta  conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun
documento conservato;
    b) archivia  e  rende  disponibili,  con  l'impiego  di procedure
elaborative,   relativamente   ad  ogni  supporto  di  memorizzazione
utilizzato, le seguenti informazioni:
      1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;
      2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;
      3)  estremi identificativi delle persone eventualmente delegate
dal  responsabile  della conservazione, con l'indicazione dei compiti
alle stesse assegnati;
      4) indicazione delle copie di sicurezza;
    c)  mantiene  e  rende  accessibile  un archivio del software dei
programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;
    d) verifica la corretta funzionalita' del sistema e dei programmi
in gestione;
    e)  adotta  le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica
del  sistema  preposto  al processo di conservazione digitale e delle
copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;
    f)  richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui
sia  previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza
e  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle  attivita'  al
medesimo attribuite;
    g)  definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare
per l'apposizione del riferimento temporale;
    h)  verifica  periodicamente,  con cadenza non superiore a cinque
anni,  l'effettiva leggibilita' dei documenti conservati provvedendo,
se  necessario,  al  riversamento diretto o sostitutivo del contenuto
dei supporti.
  2.  Il responsabile del procedimento di conservazione digitale puo'
delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attivita'
ad una o piu' persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano
la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.
  3.  Il procedimento di conservazione digitale puo' essere affidato,
in  tutto  o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali
sono  tenuti  ad  osservare  le disposizioni contenute nella presente
deliberazione.
  4.  Nelle  amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale
e' svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione
dei  documenti  o  da altri dallo stesso formalmente designati, fatta
eccezione  per  quanto  previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4,
commi  2  e  4,  casi  nei quali si richiede l'intervento di soggetto
diverso della stessa amministrazione.