Art. 6. Obbligo di esibizione 1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione digitale e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo. 2. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via telematica. 3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall'ambiente in cui e' installato il sistema di conservazione digitale, deve esserne dichiarata la conformita' da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione e' previsto il suo intervento.