Art. 6.
                        Obbligo di esibizione
  1.  Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque
momento  presso il sistema di conservazione digitale e disponibile, a
richiesta, su supporto cartaceo.
  2.  Il  documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche per via
telematica.
  3.  Qualora  un  documento  conservato  venga  esibito  su supporto
cartaceo  fuori  dall'ambiente  in  cui  e'  installato il sistema di
conservazione  digitale,  deve  esserne  dichiarata la conformita' da
parte  di  un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui
conservazione e' previsto il suo intervento.