Art. 7. Procedure operative 1. Ad ogni soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo di conservazione digitale dei documenti e' consentita l'adozione di accorgimenti e procedure integrative, nel rispetto delle norme stabilite nella presente deliberazione. 2. Le pubbliche amministrazioni comunicano preliminarmente all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione le procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.