Art. 7.
                         Procedure operative
  1.  Ad  ogni  soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del
processo  di  conservazione  digitale  dei  documenti  e'  consentita
l'adozione  di  accorgimenti  e  procedure  integrative, nel rispetto
delle norme stabilite nella presente deliberazione.
  2.   Le   pubbliche   amministrazioni   comunicano  preliminarmente
all'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione le
procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.