IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  14 aprile 1948, n. 496, recante la
disciplina   delle   attivita'  di  gioco,  che  riserva  allo  Stato
l'organizzazione  e l'esercizio dei giochi di abilita' e dei concorsi
pronostici,  per  i  quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi
natura  e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n. 504, che ha
riordinato  l'imposta  unica  sui concorsi e sulle scommesse, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  recante  norme  per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse
dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il  decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante norme per l'organizzazione e
l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a  quota fissa su
competizioni   sportive   organizzate  dal  CONI,  emanato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
  Visti  gli  articoli  16  della  convenzione  tipo  che accede alla
concessione  per  l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con
decreto  ministeriale  7 aprile  1999, e 5 della convenzione tipo per
l'affidamento  dei  servizi  relativi  alla  raccolta delle scommesse
ippiche   approvata  con  decreto  ministeriale  20 aprile  1999  che
prevedono  il  pagamento  da parte dei concessionari del minimo annuo
garantito, in base al quale e' stata aggiudicata la concessione;
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione e economica, il potere di
sospendere   o   differire,  con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  28 maggio  2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2001, che ha
sospeso,  fino  al 15 dicembre 2001, i termini relativi al versamento
dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000;
  Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del  Ministro  delle  finanze  28 maggio  2001, alla disciplina delle
modalita' della ripresa della riscossione dell'imposta unica sospesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'imposta  unica  prevista  dal  decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  il  cui  pagamento e' stato sospeso, per effetto del
decreto  del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, nei confronti dei
concessionari  del  servizio  di  raccolta  delle scommesse ippiche e
sportive  disciplinate  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
8 aprile  1998,  n. 169, e dal decreto ministeriale 2 giugno 1998, n.
174, e' versata il 17 dicembre 2001.