IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
          - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della  denominazione  di  origine protetta dell'olio
extravergine   di  oliva  "Collina  di  Brindisi"  nel  quadro  della
procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  30  novembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con
il  quale  l'organismo di controllo "Bioagricoop S.r.l.", con sede in
Casalecchio  di  Reno (Bologna), via Fucini, 10, e' stato autorizzato
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Considerato  che  il  gruppo  tecnico  di  valutazione, di cui alla
previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo
relativo alle denominazioni protette della filiera "grassi (oli)", in
relazione  al  quale dovranno essere riformulati i piani di controllo
di  tutti  i  grassi, tra questi gli oli, a denominazione protetta al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione  e  che  conseguentemente  si  potra'  procedere  a  detto
adeguamento  solo  dopo  l'espressione del parere positivo del citato
gruppo tecnico;
  Considerato  che  il  Consorzio  per  la  valorizzazione  e  tutela
dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta
"Collina  di  Brindisi",  pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora
provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzazione per
il  triennio  successivo  alla  data  di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine   di  oliva  "Collina  di  Brindisi"  anche  nella  fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Bioagricoop  S.r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via
Fucini,  10,  con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta dell'olio extravergine di
oliva  "Collina  di  Brindisi"  registrato  con  il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1263  del  1  luglio  1996,  e'  prorogata  di
centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.