Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la registrazione della denominazione
"Clementine   del  Golfo  di  Taranto  ",  presentata  ai  sensi  del
regolamento  (CEE)  n. 2081/92, come indicazione geografica protetta,
dal  Consorzio agrumicoltori tarantini - C.A.T. con sede in Palagiano
(Taranto), via Murat, 29-31, ritenendo che la stessa sia giustificata
e  che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento,
ai  sensi  dell'art.  5,  paragrafo  5  dello  stesso,  procede  alla
pubblicazione  del  relativo  disciplinare di produzione nel testo di
seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente   proposta   dovranno   essere   presentate   dai   soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
Div.  Ex  VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine, in assenza delle predette osservazioni o,
se  pervenute,  dopo  la  loro  opportuna  valutazione  da  parte del
Ministero  delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta
sara'  notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi dell'art. 5 del
regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.
            Disciplinare di produzione della indicazione
        geografica protetta "Clementine del Golfo di Taranto"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione  geografica protetta (I.G.P.) "Clementine del Golfo
di  Taranto"  e'  riservata  ai  frutti di clementine derivanti dalla
specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2,
che   rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  dal
regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di
produzione.
    Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al
consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte
all'interno  del  territorio  dei  comuni  della provincia di Taranto
indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.