Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Clementine del Golfo di Taranto ", presentata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come indicazione geografica protetta, dal Consorzio agrumicoltori tarantini - C.A.T. con sede in Palagiano (Taranto), via Murat, 29-31, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Div. Ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea. Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Clementine del Golfo di Taranto" Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Clementine del Golfo di Taranto" e' riservata ai frutti di clementine derivanti dalla specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione. Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte all'interno del territorio dei comuni della provincia di Taranto indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.