Art. 5.
                              Controlli
    Gli  impianti  idonei alla produzione dell'I.G.P. "Clementine del
Golfo di Taranto", sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto
ed   aggiornato   dall'organismo   di  controllo,  che  e'  tenuto  a
verificare,  anche  attraverso  opportuni  sopralluoghi,  i requisiti
richiesti  per  l'iscrizione  all'elenco. I controlli tecnici saranno
svolti  da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui
all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
    I  produttori  che  intendono  porre in commercio il prodotto con
l'indicazione  geografica  protetta  Clementine del Golfo di Taranto,
sono  tenuti  a  presentare  all'organismo di controllo prescelto gli
estremi   catastali   per  l'individuazione  degli  stessi  agrumeti,
superficie,  sesto  ed  anno  d'impianto.  I  titolari degli agrumeti
iscritti   nell'elenco  che  intendono  commercializzare  il  proprio
prodotto  con  l'indicazionegeografica protetta "Clementine del Golfo
di  Taranto",  devono  rispettare  le procedure indicate nel piano di
controllo   predisposto  dall'organismo  di  controllo  prescelto  ed
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.