Art. 5. Controlli Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. "Clementine del Golfo di Taranto", sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, che e' tenuto a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco. I controlli tecnici saranno svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92. I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto, sono tenuti a presentare all'organismo di controllo prescelto gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il proprio prodotto con l'indicazionegeografica protetta "Clementine del Golfo di Taranto", devono rispettare le procedure indicate nel piano di controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.