Art. 2
   1.  I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui
alla  citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande
inserite  in  ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla
prima,  fino  all'esaurimento  delle  risorse disponibili di cui alle
premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole
e  medie  imprese,  di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato
nelle   premesse,   nonche'   del   compenso  spettante  alle  banche
concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.