Art. 13. 1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2001 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001 Registro n. 5 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 353