Art. 13.
  1.  Le  Prefetture  attueranno,  ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  direttive
contenute  nel  presente  decreto  e provvederanno a darne conoscenza
alle  amministrazioni  regionali,  provinciali e comunali, nonche' ad
ogni altro ente od associazione interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Registro n. 5 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 353