Art. 3.
  1.  Il  divieto  di  cui  all'art.  1  non trova applicazione per i
veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio  Nettezza  Urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  "smaltimento
rifiuti",   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o con
l'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g)  adibiti  al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
    h)  adibiti  al  trasporto  esclusivamente di animali destinati a
gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
    i)  adibiti  esclusivamente  al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      m 1) giornali, quotidiani e periodici;
      m 2) prodotti per uso medico;
      m  3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino
latte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di  0,50  m  di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero  la  lettera  "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.   285  e  successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o)  costituiti  da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q)  per  il  trasporto di derrate alimentari deperibili in regime
ATP di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t.
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi' per
i veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi,  carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero,  latticini  freschi,
derivati  del  latte  freschi  e  sementi  vive. Detti veicoli devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di  0,50  m  di  base  e  0,40  m di altezza, con impressa in nero la
lettera  "d"  minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.