Art. 5.
  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter   circolare,  di  norma  alla  Prefettura  della  provincia  di
partenza,   la  quale,  accertata  la  reale  rispondenza  di  quanto
richiesto  ai  requisiti  di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4,
ove  non  sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', non superiore a quattro mesi;
    b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
    c) le  localita'  di  partenza  e  di  arrivo, nonche' i percorsi
consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
    d)  il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto dei quali e'
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul
veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le
caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  i  veicoli  e  complessi di veicoli di cui al punto b) del
comma  1  dell'art.  4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in  cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia
interessata  la  quale  rilascia  il  provvedimento autorizzativo sul
quale sara' indicato:
    a) l'arco  temporale  di  validita',  corrispondente  alla durata
della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
    c) l'area   territoriale   ove   e'  consentita  la  circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3.  Per  le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art.
4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa  la  facolta', da parte della Prefettura, di rinnovare, anche
piu'  di  una  volta  ed  in ogni caso non oltre il termine dell'anno
solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto
di  convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.