Art. 8.
  1.  Per  i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il
calendario  dei  divieti  di  circolazione,  di  cui  all'art.  1, e'
integrato  con  i  seguenti  ulteriori  periodi:  dal 21 giugno all'8
settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdi' e dalle
ore  7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1o al 16
giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato
alle  ore  24  della  domenica  successiva.  Tali integrazioni non si
applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei
limiti  di  massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di
massa  intendendo  per  tali  quelli fissati dall'art. 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.