Art. 9.
  1.  Il calendario di cui all'art. 1, cosi' come integrato dall'art.
8,  non  si  applica  per  i veicoli eccezionali e per i complessi di
veicoli eccezionali:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio  Nettezza  Urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e)  appartenenti  al  Ministero  delle comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o con
l'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g)  adibiti  al  trasporto di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h)  macchine  agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive
modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete
stradale  di  interesse  nazionale  di  cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.