Art. 2. 1. Nelle materie non delegate resta ferma la potesta' del Ministro sugli atti di gestione dei beni culturali e ambientali e di promozione delle attivita' culturali in armonia con il disposto di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale potesta' resta ferma, altresi', sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Roma, 9 ottobre 2001 Il Ministro: Urbani Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 336