Art. 25 (R)
Procedimento  di  rilascio del certificato di agibilita' (decreto del
Presidente  della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
                   1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1.  Entro  quindici  giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento,  il  soggetto  di  cui  all'articolo 24, comma 3, e'
tenuto  a  presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
    a) richiesta  di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso  richiedente  il  certificato  di agibilita', che lo sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;
    b) dichiarazione   sottoscritta   dallo   stesso  richiedente  il
certificato  di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera  rispetto al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei
muri e della salubrita' degli ambienti;
    c) dichiarazione   dell'impresa   installatrice  che  attesta  la
conformita'  degli  impianti  installati negli edifici adibiti ad uso
civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli articoli 113 e 127, nonche'
all'articolo 1  della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato
di  collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di  conformita'  degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente testo unico.
  2.  Lo  sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla  ricezione  della  domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile  del  procedimento  ai  sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della domanda di cui al
comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del competente ufficio
comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio,  rilascia  il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
    a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
    b) certificato  del  competente ufficio tecnico della regione, di
cui  all'articolo 62,  attestante la conformita' delle opere eseguite
nelle  zone  sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte
II;
    c) la documentazione indicata al comma 1;
    d) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla
normativa  vigente  in  materia di accessibilita' e superamento delle
barriere    architettoniche    di    cui   all'articolo 77,   nonche'
all'articolo 82.
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere
dell'A.S.L.  di  cui  all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione,  il termine per la formazione del silenzio assenso
e' di sessanta giorni.
  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda,   esclusivamente   per   la   richiesta   di  documentazione
integrativa,     che    non    sia    gia'    nella    disponibilita'
dell'amministrazione  o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.