Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge  4 dicembre  1993,  n.  493;  art. 220, regio decreto 27 luglio
                           1934, n. 1265)

  1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa,   provvedono,   anche   mediante  esercizio  in  forma
associata  delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del decreto
legislativo    18 agosto   2000,   n.   267,   ovvero   accorpamento,
disarticolazione,  soppressione  di uffici o organi gia' esistenti, a
costituire  un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura  tutti  i  rapporti  fra  il  privato,  l'amministrazione e, ove
occorra,  le  altre  amministrazioni  tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  della  richiesta di  permesso o di
                    denuncia di inizio attivita'.
               2. Tale ufficio provvede in particolare:
    a)  alla  ricezione  delle  denunce  di  inizio attivita' e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di  assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
        e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante  predisposizione  di  un  archivio  informatico contenente i
necessari  elementi  normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso  gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
                         utili disponibili;
    c)  all'adozione,  nelle  medesime  materie, dei provvedimenti in
tema  di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia  interesse  ai  sensi  dell'articolo 22  e seguenti della legge
 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
    d)  al  rilascio  dei  permessi  di costruire, dei certificati di
agibilita',  nonche'  delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico,  paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo  comunque  rilevanti  ai fini degli interventi di trasformazione
                      edilizia del territorio;
    e)  alla  cura  dei  rapporti  tra l'amministrazione comunale, il
privato  e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento   edilizio   oggetto   dell'istanza  o  denuncia,  con
particolare  riferimento  agli  adempimenti connessi all'applicazione
                   della parte II del testo unico.
  3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di  agibilita',  l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
      ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
    a) il  parere  dell'A.S.L.  nel  caso  in  cui  non  possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma
                                 1;
    b) il  parere  dei Vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
                rispetto della normativa antincendio.
  4.  L'ufficio  cura  altresi'  gli  incombenti  necessari  ai  fini
dell'acquisizione,  anche  mediante  conferenza  di  servizi ai sensi
degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990,  n.  241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai  fini  della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
              detti assensi rientrano, in particolare:
    a)  le  autorizzazioni  e  certificazioni  del competente ufficio
tecnico  della  regione,  per  le costruzioni in zone sismiche di cui
                     agli articoli 61, 94 e 62;
    b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per le costruzioni
nelle  zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a   stabilimenti   militari,   di  cui  all'articolo 16  della  legge
                      24 dicembre 1976, n. 898;
    c)  l'autorizzazione  del direttore della circoscrizione doganale
in  caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di  salvaguardia  in  prossimita'  della  linea  doganale  e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
                legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
    d)  l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su  terreni  confinanti  con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
       effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
    e)  gli  atti  di  assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi  edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23,  24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando  che,  in  caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta  alla  tutela  dei  beni  culturali,  si  procede  ai  sensi
  dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    f)  il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui  vi  sia  stato  l'adeguamento  al  piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5  della  stessa  legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna  veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia
 e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
    g)  il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema di assetti e
                       vincoli idrogeologici;
    h)  gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie, ferroviarie,
                      portuali ed aeroportuali;
    i)    il    nulla-osta   dell'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
                         naturali protette.