(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di  trasmissione
  delle istanze e delle notifiche relative ad alcune procedure  e  ad
  alcuni  procedimenti  previsti  nell'ambito   del   meccanismo   di
  vigilanza unico 
 
                          LA BANCA D'ITALIA 
 
    Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, ai sensi del quale per conseguire maggiore  efficienza
nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche agiscono  mediante
strumenti informatici e telematici,  nei  rapporti  interni,  tra  le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati; 
    Visto l'art. 4, comma 3, del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 (TUB), Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, e successive modificazioni, nella parte  in  cui  prevede
che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere,  individua
il responsabile del procedimento e prescrive  che  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge  7  agosto  1990,  n.
241; 
    Visti i capi II, III e IV del titolo  II  del  TUB  e  successive
modificazioni,  che   regolano   l'autorizzazione   per   l'esercizio
dell'attivita' bancaria, lo stabilimento  di  succursali,  la  libera
prestazione di servizi, nonche' l'acquisto  di  partecipazioni  nelle
banche e i requisiti dei partecipanti e degli esponenti; 
    Visto l'art. 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998,  n.  58,  Testo  unico  delle  disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, che  richiede  alla  Banca  d'Italia  la
definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e
dei procedimenti di competenza; 
    Visto l'art. 24  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  che
prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia  volti
all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano,  in  quanto
compatibili, i principi  sull'individuazione  e  sulle  funzioni  del
responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso agli atti amministrativi recati  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, e stabilisce  che  la  Banca
d'Italia  disciplina  con  propri  regolamenti   l'applicazione   dei
principi  previsti  dal  medesimo  articolo,  indicando  i  casi   di
necessita' e di urgenza o le  ragioni  di  riservatezza  per  cui  e'
ammesso derogarvi; 
    Visto l'art. 38 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  che  disciplina  le  modalita'  di  invio  e
sottoscrizione delle istanze e le dichiarazioni  da  presentare  alla
pubblica amministrazione; 
    Visto l'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82,  in  materia  di  condizioni  di  validita'  delle
istanze trasmesse alla pubblica amministrazione per via telematica; 
    Visto il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti  amministrativi  e
delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e  della
Unita'  di  informazione  finanziaria  per  l'Italia,   emanato   con
provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio  2021  (di  seguito,
regolamento sui procedimenti amministrativi), e in particolare l'art.
3 che prevede che per i procedimenti amministrativi a  iniziativa  di
parte l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi  stabiliti
dalla vigente normativa e  deve  essere  corredata  della  necessaria
documentazione nonche' l'art. 16  relativo  alle  «procedure  comuni»
alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea; 
    Visto il regolamento UE n. 1024/2013  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 15  ottobre  2013  (RMVU),  che  attribuisce  alla  Banca
Centrale europea  compiti  specifici  in  merito  alle  politiche  in
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; 
    Visto il  regolamento  (UE)  n.  468/2014  della  Banca  centrale
europea (BCE) del 16 aprile 2014 (RQMVU), che istituisce il quadro di
cooperazione nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU)  tra
la Banca centrale europea e le autorita' nazionali competenti  e  con
le autorita' nazionali designate; 
    Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285  del  17  dicembre
2013 e successive modificazioni, recante le disposizioni di vigilanza
per le banche; 
    Considerato che la Banca  centrale  europea  ha  implementato  il
cosiddetto «Portale IMAS» (o «IMAS Portal»), piattaforma on-line  che
supporta la presentazione di  istanze,  notifiche  e  lo  scambio  di
informazioni tra le autorita' di vigilanza e i soggetti  vigilati  in
relazione a procedimenti di competenza della Banca centrale europea; 
    Considerato che l'utilizzo, anche per le istanze e  le  notifiche
da indirizzare  alla  Banca  d'Italia  in  relazione  a  procedimenti
contemplati nell'ambito  del  meccanismo  di  vigilanza  unico,  puo'
accrescere l'efficienza  e  l'economicita'  dell'azione  della  Banca
d'Italia e del MVU; 
    Considerato che per la valutazione dell'idoneita' degli esponenti
e dei responsabili delle principali funzioni aziendali  dei  soggetti
vigilati significativi, a norma dell'art. 26 del TUB, il Portale IMAS
e' operativo dal 27 gennaio 2021; 
    Considerato che  il  Portale  IMAS  presenta  caratteristiche  di
semplicita' nell'accesso tali  da  non  imporre  oneri  eccessivi  ai
soggetti che intendano  presentare  istanze  o  notifiche  ovvero  la
correlativa documentazione alla  Banca  d'Italia  in  relazione  alle
procedure e ai procedimenti ricadenti nella  competenza  della  Banca
centrale europea; 
 
                               Adotta 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1. 
 
                         Definizioni e sigle 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
      a) Soggetti vigilati meno  significativi:  i  soggetti  di  cui
all'art. 2, n. 7, del RQMVU insediati in Italia; 
      b) Soggetti vigilati significativi: i soggetti di cui  all'art.
2, n. 16, del RQMVU insediati in Italia; 
      c) Autorizzazione all'attivita' bancaria: la  procedura  comune
disciplinata dall'art. 14 del TUB, dagli articoli 4 e  14  del  RMVU,
dagli articoli da 73 a 78 del RQMVU  e  dalla  circolare  285,  parte
prima, titolo I, capitolo 1; 
      d)   Revoca   volontaria   dell'autorizzazione    all'attivita'
bancaria: la procedura comune  disciplinata  dall'art.  14  del  TUB,
dagli articoli 4 e 14 del RMVU, dagli articoli da 80 a 83 del RQMVU e
dalla circolare 285, parte prima, titolo I, capitolo 1, nei  casi  in
cui viene avviata su istanza di parte; 
      e) Acquisizione di  partecipazioni  qualificate:  la  procedura
comune disciplinata dall'art. 19, dagli articoli 4  e  15  del  RMVU,
dagli articoli da 85 a 87 del RQMVU, dal titolo  II  della  circolare
Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999; 
      f)   Valutazione   dell'idoneita'   degli   esponenti   e   dei
responsabili  delle  principali  funzioni  aziendali:  la   procedura
disciplinata dall'art. 26 del  TUB,  dall'art.  23  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, dal
provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, dall'art. 4 del
RMVU, dall'art. 93 del RQMVU; 
      g) Procedure riguardanti il diritto di stabilimento e la libera
prestazione di servizi: le procedure previste dall'art. 15  del  TUB,
dai capitoli 5 e 6, titolo primo, parte prima, della circolare n. 285
e dal titolo terzo della parte  seconda  del  RQMVU,  riguardanti  il
diritto di stabilimento e la libera  prestazione  di  servizi  di  un
soggetto vigilato significativo o meno  significativo  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, il quale e'  tenuto  a  darne  preventiva
comunicazione (notifica) alla Banca d'Italia; 
      h) Portale IMAS o IMAS Portal (di seguito, anche  Portale):  il
portale on-line della BCE, raggiungibile anche  mediante  l'indirizzo
reperibile sul sito  web  della  Banca  d'Italia,  attraverso  cui  i
soggetti vigilati  significativi  e  meno  significativi  e  i  terzi
possono trasmettere  istanze,  notifiche,  informazioni  o  documenti
relativi ai  procedimenti  e  alle  procedure  di  vigilanza  di  cui
all'art. 2, monitorarne lo stato  e  scambiare  informazioni  con  la
Banca d'Italia o con la Banca centrale europea.