Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi e alle procedure riguardanti: a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; b) la revoca volontaria dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; c) l'acquisizione di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati significativi e meno significativi; d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi; e) la valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.