(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi e alle procedure riguardanti: 
      a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; 
      b)  la  revoca  volontaria  dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' bancaria; 
      c) l'acquisizione di  partecipazioni  qualificate  in  soggetti
vigilati significativi e meno significativi; 
      d) il diritto  di  stabilimento  e  la  libera  prestazione  di
servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi; 
      e)  la  valutazione  dell'idoneita'  degli  esponenti   e   dei
responsabili  delle  principali  funzioni  aziendali   dei   soggetti
vigilati significativi.