(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
   Modalita' di redazione e trasmissione delle istanze e notifiche 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento  sui   procedimenti
amministrativi, i soggetti vigilati e i terzi trasmettono alla  Banca
d'Italia  le  istanze   e   le   notifiche,   nonche'   la   relativa
documentazione, volte ad avviare i procedimenti le procedure  di  cui
all'art. 2,  nonche'  ogni  successiva  integrazione,  attraverso  il
Portale IMAS. 
    2. La trasmissione di cui al  comma  1  e'  perfezionata  con  il
completamento del  processo  di  caricamento  e  invio  previsto  dal
portale, secondo le istruzioni tecniche ivi indicate. 
    3. La trasmissione attraverso il  portale  lascia  impregiudicata
ogni valutazione  in  ordine  alla  regolarita'  e  alla  completezza
dell'istanza o della notifica o della relativa documentazione.