Art. 3. Modalita' di redazione e trasmissione delle istanze e notifiche 1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui procedimenti amministrativi, i soggetti vigilati e i terzi trasmettono alla Banca d'Italia le istanze e le notifiche, nonche' la relativa documentazione, volte ad avviare i procedimenti le procedure di cui all'art. 2, nonche' ogni successiva integrazione, attraverso il Portale IMAS. 2. La trasmissione di cui al comma 1 e' perfezionata con il completamento del processo di caricamento e invio previsto dal portale, secondo le istruzioni tecniche ivi indicate. 3. La trasmissione attraverso il portale lascia impregiudicata ogni valutazione in ordine alla regolarita' e alla completezza dell'istanza o della notifica o della relativa documentazione.