Art. 11. Le colonie sorgeranno possibilmente sugli arenili demaniali, ed avranno la preferenza quelle a vantaggio delle quali contribuiscano in piu' notevole misura gli Enti locali. Potranno anche promuoversi, d'intesa col servizio competente della colonizzazione interna, colonie a carattere misto, di pescatori e di contadini.