(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Le colonie sorgeranno possibilmente  sugli  arenili  demaniali,  ed
avranno la preferenza quelle a vantaggio delle  quali  contribuiscano
in piu' notevole misura gli Enti locali. 
 
  Potranno anche promuoversi, d'intesa col servizio competente  della
colonizzazione interna, colonie a carattere misto, di pescatori e  di
contadini.