(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Le campagne  di  pesca  in  mari  lontani  saranno  preventivamente
incoraggiate quando a giudizio del  Ministero  di  agricoltura  diano
serio affidamento di ottenere risultati  sostanziali  per  l'economia
nazionale. Dallo stesso ministero verra' su  di  esso  esercitata  la
dovuta vigilanza.