(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Il   Ministero   di   agricoltura,   nei   limiti   delle   proprie
disponibilita'  di  bilancio  e  previa  approvazione  del  Programma
tecnico  finanziario   sussidiera'   annualmente   gli   stabilimenti
consorziali di piscicoltura, in misura variabile dal 25  al  50%  dei
contributi corrisposti dagli Enti locali,  il  cui  ammontare  dovra'
raggiungere almeno la somma di L. 10.000 annue. 
 
  Gli stabilimenti di piscicoltura privati potranno essere sussidiati
mediante premio dopo il collaudo ed anche mediante contributi per  il
funzionamento.