Art. 19. Il Ministero di agricoltura, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e previa approvazione del Programma tecnico finanziario sussidiera' annualmente gli stabilimenti consorziali di piscicoltura, in misura variabile dal 25 al 50% dei contributi corrisposti dagli Enti locali, il cui ammontare dovra' raggiungere almeno la somma di L. 10.000 annue. Gli stabilimenti di piscicoltura privati potranno essere sussidiati mediante premio dopo il collaudo ed anche mediante contributi per il funzionamento.