Art. 24. I premi assegnati per incoraggiamenti a speciali opere nell'interesse della pesca (contemplate nel titolo II della legge) non potranno essere pagati se non dopo il collaudo delle opere medesime e dopo i necessari accertamenti. Se per modifiche nell'impiego delle opere fisse o mobili o per trapassi di proprieta', vengono frustrati i fini che la legge si prefigge, e' conferito al Ministero di agricoltura pieno potere di sospendere la concessione del premio o sussidio accordato a rate, ed anche di ordinare la restituzione totale o parziale della somma gia' versata o di parte dressa, con rivalsa sulle opere stesse, tenuto conto del loro deterioramento. A tale scopo il Ministero di agricoltura disporra' tutti i necessari accertamenti. Le modificazioni di impiego o di proprieta' delle opere fisse o mobili dovranno essere immediatamente notificate al Ministero di agricoltura dai nuovi esercenti od acquirenti con la specificazione in ogni caso dei servizi ai quali le opere saranno per l'avvenire adibite. L'atto di notifica e' obbligatorio fino al termine di tre anni dopo l'ultimo premio o sussidio ricevuto.