(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  I  premi   assegnati   per   incoraggiamenti   a   speciali   opere
nell'interesse della pesca (contemplate nel titolo  II  della  legge)
non potranno essere pagati  se  non  dopo  il  collaudo  delle  opere
medesime e dopo i necessari accertamenti. 
 
  Se per modifiche nell'impiego delle opere  fisse  o  mobili  o  per
trapassi di proprieta', vengono frustrati i  fini  che  la  legge  si
prefigge, e' conferito al Ministero di agricoltura  pieno  potere  di
sospendere la concessione del premio o sussidio accordato a rate,  ed
anche di ordinare la restituzione totale o parziale della somma  gia'
versata o di parte dressa, con rivalsa  sulle  opere  stesse,  tenuto
conto  del  loro  deterioramento.  A  tale  scopo  il  Ministero   di
agricoltura disporra' tutti i necessari accertamenti. 
 
  Le modificazioni di impiego o di proprieta'  delle  opere  fisse  o
mobili dovranno essere  immediatamente  notificate  al  Ministero  di
agricoltura dai nuovi esercenti od acquirenti con  la  specificazione
in ogni caso dei servizi ai quali le  opere  saranno  per  l'avvenire
adibite. L'atto di notifica e' obbligatorio fino al  termine  di  tre
anni dopo l'ultimo premio o sussidio ricevuto.