(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  In forza dell'articolo 22 della legge 21 marzo 1921, n.  312,  sono
revocate le attribuzioni conferite ai prefetti pel riconoscimento del
possesso di diritti esclusivi di pesca dall'art.  4  del  regolamento
per la pesca fluviale e lacuale (Regio decreto  15  maggio  1884,  n.
2449), nonche' dal R. decreto 22 novembre 1914, n.  1486,  e  dal  R.
decreto 15 maggio 1884, n. 2503, salva l'attuazione dei provvedimenti
relativi  alle  domande  di  riconoscimento  presentate  prima  della
scadenza del termine prefisso nei citati articoli della legge. 
 
  Gli atti dichiarativi di possesso, emessi dai prefetti, non possono
impedire  la  decadenza  dei  diritti  esclusivi  di  pesca,   quando
ricorrano gli estremi previsti nell'art. 22 della legge.