Art. 29. In forza dell'articolo 22 della legge 21 marzo 1921, n. 312, sono revocate le attribuzioni conferite ai prefetti pel riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca dall'art. 4 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2449), nonche' dal R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e dal R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, salva l'attuazione dei provvedimenti relativi alle domande di riconoscimento presentate prima della scadenza del termine prefisso nei citati articoli della legge. Gli atti dichiarativi di possesso, emessi dai prefetti, non possono impedire la decadenza dei diritti esclusivi di pesca, quando ricorrano gli estremi previsti nell'art. 22 della legge.