(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto  di  espropriazione
nella  Gazzetta  ufficiale,  l'Amministrazione  interessata  subentra
nell'immediato possesso del  diritto  esclusivo  di  pesca,  e  versa
l'indennita' di esproprio  presso  la  Cassa  depositi  e  presili  a
garanzia degli aventi diritto. 
 
  Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto  senza  che  da
parte di terzi siano  sorte  opposizioni  ed  impedimenti,  la  Casta
provvede, su richiesta del proprietario  espropriato,  allo  svincolo
dell'indennita'.  La  opposizione  del   proprietario   equivale   ad
impugnativa  della  indennita'  di  esproprio  e   non   investe   la
legittimita' del provvedimento.