Art. 35. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di espropriazione nella Gazzetta ufficiale, l'Amministrazione interessata subentra nell'immediato possesso del diritto esclusivo di pesca, e versa l'indennita' di esproprio presso la Cassa depositi e presili a garanzia degli aventi diritto. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto senza che da parte di terzi siano sorte opposizioni ed impedimenti, la Casta provvede, su richiesta del proprietario espropriato, allo svincolo dell'indennita'. La opposizione del proprietario equivale ad impugnativa della indennita' di esproprio e non investe la legittimita' del provvedimento.