Art. 38. Per esercitare il mestiere di pescatore nelle zone marittime (lungo il litorale o in alto mare o all'estero) occorre essere iscritti tra la gente di mare di 1ª e 2ª categoria, ed essere muniti del relativo libretto di matricola o del foglio di ricognizione rilasciato dalla competente Capitaneria od Ufficio di porto. L'obbligo comprende anche il personale che, senza essere imbarcato su navi o battelli pescherecci, sia di fatto adibito alle operazioni di pesca litoranea marittima o di ormeggio o disormeggio delle navi o galleggianti da pesca, a senso dell'art. 12, lett. a, della legge 24 marzo 1921, n. 312.