(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Per esercitare il mestiere di pescatore nelle zone marittime (lungo
il litorale o in alto mare o all'estero) occorre essere iscritti  tra
la gente di mare di 1ª e 2ª categoria, ed essere muniti del  relativo
libretto di matricola o del foglio di ricognizione  rilasciato  dalla
competente Capitaneria od Ufficio di porto. 
 
  L'obbligo comprende anche il personale che, senza essere  imbarcato
su navi o battelli pescherecci, sia di fatto adibito alle  operazioni
di pesca litoranea marittima o di ormeggio o disormeggio delle navi o
galleggianti da pesca, a senso dell'art. 12, lett. a, della legge  24
marzo 1921, n. 312.