(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  L'obbligo della iscrizione individuale  degli  esercenti  pescatori
marittimi,  a  senso  dell'art.  45  del  presente  regolamento,   e'
indipendente da quelli concernenti sia le carte di  bordo  prescritte
per le navi o  galleggianti  adibiti  alla  pesca,  sia  le  speciali
licenze o permessi di esercizio previsti dalle  vigenti  disposizioni
in materia di pesca.