Art. 40. L'obbligo della iscrizione individuale degli esercenti pescatori marittimi, a senso dell'art. 45 del presente regolamento, e' indipendente da quelli concernenti sia le carte di bordo prescritte per le navi o galleggianti adibiti alla pesca, sia le speciali licenze o permessi di esercizio previsti dalle vigenti disposizioni in materia di pesca.